Costituzione del soggetto giuridico

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Costituzione del soggetto giuridico
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Bilancio
Atto costitutivo della Società cooperativa di consumo carnica (1906)

La costituzione della società passa per varie e diverse fasi, che risultano essere variegate almeno quanto i tipi di società che è possibile costituire e quanti possono essere gli obiettivi ("oggetto sociale") che questo nuovo soggetto giuridico si pone. Il mezzo attraverso il quale la società deve conseguire i propri obiettivi è il capitale sociale, che deve essere proporzionato al tipo di obiettivo da conseguire, ma soprattutto deve essere una garanzia per i terzi che con la società interagiranno. Per questo la legge impone che tale capitale non venga in alcun modo distratto dagli obiettivi d'impresa e anzi, in taluni tipi di società, la legge impone una soglia minima di garanzia (in Italia, ad esempio, le società per azioni o in accomandita per azioni devono avere un capitale sociale minimo di 120 000 €, oppure le società a responsabilità limitata devono avere un capitale minimo di 10 000 €).[1]

Si badi bene: all'inizio il capitale sociale e il patrimonio netto coincidono. In seguito, in forza di varie operazioni, come l'investimento del capitale sociale e/o l'assunzione di finanziamenti da parte di soci o di terze economie come pure attraverso l'autofinanziamento, essi possono discostarsi, ma il capitale sociale non può mai essere minore del patrimonio netto: se questo dovesse avvenire la Legge impone il ripristino perlomeno della parità o la trasformazione in una diversa forma societaria che non abbia limite minimo o che abbia limite diverso e minore.

La costituzione di una società per azioni[modifica]

Fabbrica italiana d'automobili Società anonima, registrazione delle firme degli amministratori, Torino 1899. Atto di autenticazione delle firme degli amministratori (Lodovico Scarfiotti, Cesare Goria Gatti, Emanuele Cacherano di Bricherasio, Alfonso Ferrero di Ventimiglia, Michele Ceriana Mayneri, Giovanni Agnelli, Roberto Biscaretti di Ruffia, Luigi Damevino) presso il Tribunale di Commercio di Torino 29 luglio 1899. L'atto costitutivo della società Fiat fu rogato dal notaio Ernesto Torretta in Torino il 2 luglio 1899 (AS Torino, Fondo Tribunale civile e penale di Torino, Atti di Società, vol. 4, fasc. 70)
Atto costitutivo della Bracco S.p.A. (1 giugno 1927); cliccare qui per vedere la pagina precedente.
Atto costitutivo della SAVA (1925)

In Italia la costituzione del soggetto giuridico avviene in tre diverse fasi:

  1. stipulazione del contratto;
  2. verifica da parte del notaio rogante;
  3. iscrizione nel Registro delle imprese.

Il diritto positivo ha ben definito quali devono essere la forma, il contenuto, le modalità e gli effetti dell'atto che costituisce la società; esso si costituisce di due parti: l'atto costitutivo e lo statuto. Il primo esprime il fatto che alcuni soggetti hanno deciso di dare vita ad una società, nel secondo si ritrovano le regole che faranno funzionare la società stessa. Bisogna notare, comunque, che lo statuto, anche se separato fisicamente, fa sempre parte dell'atto costitutivo. L'atto costitutivo viene redatto e stipulato sotto la direzione del notaio, che lo rende autentico sottoscrivendolo assieme ai soci.

Secondo l'articolo 2329 del codice civile devono esservi tre condizioni affinché sia possibile la costituzione di una società per azioni:

  1. i soci devono sottoscrivere interamente il capitale sociale impegnandosi, nel momento in cui si rendesse necessario, ad aumentarlo o almeno riportarlo alle condizioni minime qualora dovesse scendere sotto questa soglia;
  2. secondo gli articoli 2342 e 2343 del codice civile, qualora vi sia una pluralità di soci, il 25% del capitale sociale deve essere versato su un conto corrente vincolato intestato ai futuri amministratori. Nel caso in cui la società per azioni sia composta di un solo socio, il versamento va fatto per l'intera cifra. Se si tratta di conferimento in beni o crediti, le azioni corrispondenti vanno liberate al momento della sottoscrizione: in pratica, il socio che conferisce beni e/o crediti deve metterli immediatamente a disposizione del costituendo soggetto giuridico, mettendo a disposizione una relazione giurata di stima redatta da un esperto designato dal Tribunale competente;
  3. infine le parti devono ottenere le autorizzazioni e le condizioni che servono per l'attività dell'azienda.

Il notaio verificherà che tali condizioni sussistono, provvederà a formalizzare la nascita della società e provvederà a trasmettere all'ufficio del Registro delle imprese l'atto e tutta la documentazione entro 90 giorni dalla stipula. L'ufficio competente verificherà atto e documentazione e procederà all'iscrizione della società al Registro, conferendo finalmente al soggetto giuridico la personalità giuridica.

Costituzione della società mediante apporti in denaro[modifica]

Abbiamo testé visto che per costituire una società per azioni bisogna versare in un conto corrente vincolato una somma pari al 25% del capitale sociale. Notiamo subito un primo problema: questa operazione va inserita nel libro giornale, tuttavia l'impresa non può inserire in esso delle operazioni che abbiano una data precedente a quella di costituzione. Tuttavia il versamento deve essere effettuato prima della costituzione della società. Il problema viene risolto in questo modo.

Supponiamo che due signori, il signor Wiki Uno e la signora Wiki Due decidano di dare vita ad una nuova società, che chiameremo "Wikiversità S.p.A.". Essi effettuano il versamento del 25% il 13 gennaio 200X, per una totale di 500 unità di moneta di conto (prescindiamo dal limite minimo imposto dalla Legge per le S.p.A. per semplicità): il signor Wiki Uno conferisce il 50% di questa somma e così pure la signora Wiki Due (si badi che queste somme sono ancora in possesso dei soci costituenti, e che lo rimarrà fino alla costituzione della società). Due settimane dopo essi si recano dal notaio con tutti i documenti in regola, e costituiscono la società. In quella data si apre il libro giornale e si iscrive la seguente operazione:

27.01.200X
dare
a
avere
+
-
Banca c/c vincolato Diversi 500
a
Azionista Wiki Uno c/sottoscrizione 250
a
Azionista Wiki Due c/sottoscrizione 250

Sotto questa scrittura verrà apposta una nota (come è sempre giusto fare per ogni operazione iscritta) in cui descriverà l'operazione e si dirà che essa è stata effettuata il 13 gennaio.

Ora che la società è costituita, bisogna che venga versato tutto il capitale sociale. Ammettiamo che questo avvenga il giorno stesso della costituzione. Avremo quindi:

27.01.200X
dare
a
avere
+
-
Diversi Capitale sociale 2000
Azionista Wiki Uno c/sottoscrizione
a
1000
Azionista Wiki Due c/sottoscrizione
a
1000

Non è finita, infatti i conti degli azionisti non sono bilanciati, poiché essi devono effettivamente versare il residuo. Avviene quindi la seguente operazione:

27.01.200X
dare
a
avere
+
-
Banca c/c libero Diversi 1500
a
Azionista Wiki Uno c/sottoscrizione 750
a
Azionista Wiki Due c/sottoscrizione 750

Notiamo ora che i conti Azionista Wiki Uno c/sottoscrizione e Azionista Wiki Due c/sottoscrizione sono bilanciati e che il capitale sociale è interamente versato. Può, tuttavia, accadere che, in sede di redazione di bilancio questo non accada: all'epoca si provvederà dunque a inserire il saldo Dare/+ del conto "Azionisti c/sottoscrizione" all'interno della macroclasse A dello Stato Patrimoniale, alla voce "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", ex art. 2424 del Codice Civile italiano.

Per terminare le operazioni di costituzione del soggetto giuridico, dobbiamo provvedere allo svincolo del capitale già versato su un altro conto, spostandolo nel conto intestato alla società e libero da vincoli. Ricordiamo, innanzitutto, che il denaro versato maturerà comunque degli interessi (poniamo al 2% lordo)e che la banca, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà trattenere una parte di essi come ritenuta d'acconto (che al momento è del 27% in Italia). Presentando alla banca il certificato di ottenuta iscrizione al Registro delle imprese, essa provvederà ad effettuare tutte le operazioni descritte poco sopra, mentre noi effettueremo la seguente scrittura a libro giornale, ad esempio il 27 marzo:

27.03.200X
dare
a
avere
+
-
Diversi
a
Diversi
Banca c/c libero 501,22
Erario c/ritenute 0,45
Banca c/c vincolato 500,00
Interessi attivi 1,67

Costituzione della società mediante apporti in natura[modifica]

Il conferimento di beni in natura apre la porta a molte e diverse problematiche. Cercheremo di simularli attraverso una esemplificazione.

Torniamo indietro: ci sono sempre il signor Wiki Uno e la signora Wiki Due che vogliono costituire la "Wikiversità S.p.A.". In questo caso, però, il signor Wiki Uno apporterà denaro per un totale di 500, mentre la signora Wiki Due apporterà beni per un totale di 1 500. Il signor Wiki Uno provvede a versare il 25% di sua spettanza in data 13 gennaio 200X, mentre nulla deve la signora Wiki Due che provvederà a versare interamente i beni all'atto della costituzione (il 27 gennaio 200X) e così farà pure il signor Wiki Uno in uguale data per il residuo. Avremo dunque le seguenti scritture contabili:

27.01.200X
dare
a
avere
+
-
Banca c/c vincolato Azionista Wiki Uno c/sottoscrizione 125 125
27.01.200X
dare
a
avere
+
-
Diversi
a
Capitale sociale 2 000
Azionista Wiki Uno c/sottoscrizione 500
Azionista Wiki Due c/sottoscrizione 1 500
27.01.200X
dare
a
avere
+
-
Diversi
a
Diversi
Macchinari 1 500
Banca c/c libero 375
Azionista Wiki Due c/sottoscrizione 1 500
Azionista Wiki Uno c/sottoscrizione 375

Quando avverrà l'iscrizione al Registro delle imprese, provvederemo a svincolare il c/c vincolato secondo la modalità che già conosciamo.

Nel caso in cui in seguito gli amministratori verificassero che gli apporti in natura si rivelano essere di entità differente (per esempio per effetto di una svalutazione), bisognerà provvedere alla proporzionale riduzione del capitale sociale se tale svalutazione diminuisca il valore dei beni per oltre un quinto, a meno che, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2343 del Codice Civile, il socio che aveva apportato i beni non decida di reintegrare il valore perduto oppure di recedere dalla società, maturando il diritto di restituzione dei beni conferiti.

Facciamo un esempio. La signora Wiki Due ha apportato beni per 1 500, tuttavia l'amministratore Wiki Uno ha verificato che il valore di tali conferimenti è di 1 000, dunque di ben oltre un quinto minore. Procede dunque alla svalutazione:

17.04.200X
dare
a
avere
+
-
Svalutazione macchinari
a
Macchinari 500 500

Possono ora verificarsi tre opzioni:

  1. Riduzione del capitale sociale;
  2. Reintegro;
  3. Recesso.

Vediamoli uno per volta:

Riduzione del capitale sociale[modifica]

La signora Wiki Due decide di non reintegrare il valore perduto e neppure di recedere. Pertanto bisogna ridurre il capitale sociale nel seguente modo:

17.04.200X
dare
a
avere
+
-
Capitale sociale
a
Svalutazione macchinari 500 500

Le quote azionarie dei due soci risulteranno ridimensionate proporzionalmente: dunque il signor Wiki Uno, che prima deteneva un quarto delle azioni si vedrà aumentare la propria quota fino a un terzo, mentre la signora Wiki Due, che prima della svalutazione possedeva tre quarti della società, adesso ne possiede un po' in meno, i due terzi.

Reintegro[modifica]

La signora Wiki Due decide di apportare 500 unità di moneta di conto. In questo modo il capitale sociale non diminuisce di oltre un quinto e non vi è necessità di riduzione. Vediamo che succede sul libro giornale:

17.04.200X
dare
a
avere
+
-
Banca c/c
a
Capitale Sociale (Sig.ra Due c/titolare) 500 500

Recesso[modifica]

La signora Wiki Due decide di recedere dalla società. Pertanto l'amministratore Wiki Uno dovrà stornare i conferimenti apportati dalla signora Wiki Due e ridurre il capitale sociale. Quindi:

17.04.200X
dare
a
avere
+
-
Capitale sociale
a
Diversi 1 500
a
Svalutazione macchinari 500
a
Macchinari 1 000

Note[modifica]

  1. Tale limite non esiste per le società di persone, proprio per la differenza di regime di responsabilità